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Tribunale di Castrovillari: nullo il licenziamento comunicato per iscritto tardivamente


Licenziamento
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Con la sentenza del 16.01.2023, il Tribunale di Castrovillari afferma che, qualora la società comunichi il licenziamento per iscritto al lavoratore, solo dopo l’impugnativa dello stesso, il provvedimento espulsivo deve ritenersi nullo in quanto intimato in forma orale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore posto in cassa integrazione a zero ore - preoccupato dal fatto che già da qualche mese non stava più ricevendo né i cedolini paga, né lo stipendio, né tantomeno il trattamento di CIG - accedendo al proprio cassetto previdenziale viene a conoscenza di essere stato licenziato in data 02.11.2021.
Il medesimo impugna cautelativamente detto recesso il 20.01.2022 e, solo a seguito di ciò, riceve una lettera datata 07.02.2022, con cui la società gli comunica il licenziamento per g.m.o. con decorrenza dal novembre 2021.

L’ordinanza

La sentenza rileva, preliminarmente, che la mancata comunicazione di qualsivoglia informazione al lavoratore, una volta terminato il periodo di cassa integrazione, non può essere letta come una risoluzione consensuale del contratto, così come vorrebbe sostenere la società.

Per il Giudice, dunque, il licenziamento irrogato per iscritto solo a seguito dell’impugnativa del dipendente non può che ritenersi nullo, in quanto intimato oralmente.

Su tali presupposti, il Tribunale di Castrovillari accoglie il ricorso del lavoratore, disponendone la reintegra nel posto occupato sino alla data del recesso.

A cura di Fieldfisher