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Tribunale di Asti: la quarantena e l’isolamento in caso di positività non si computano nel comporto


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Con l'ordinanza del 05.01.2022, il Tribunale di Asti afferma che il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comporto, non soltanto per coloro che hanno avuto contatto con casi confermati di contagio, ma anche per i soggetti risultati positivi al Covid-19, in quanto impossibilitati per legge a rendere la prestazione a prescindere dalla comparsa di sintomi legati alla patologia.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
A fondamento della propria domanda, la medesima deduce che dai giorni di malattia maturati nell’anno solare andavano dedotti quelli intercorrenti tra il 25.11.2020 ed il 04.12.2020, perché tale periodo di assenza andava considerato come infortunio sul lavoro, avendo contratto il Covid-19 nel luogo di lavoro da una collega, e comunque perché lo stesso era qualificabile come “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attivaex art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020.

L’ordinanza

Il Tribunale di Asti rileva, preliminarmente, che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 26, comma 1, D.L. 18/2020, ha inteso tutelare quei dipendenti che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l’equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall’altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.

Secondo il Giudice, il riferimento normativo alla quarantena e all’isolamento fiduciario deve intendersi comprensivo di tutte le misure che sono state nel tempo previste per arginare la diffusione del virus, e quindi sia quelle legate al mero contatto con casi confermati di malattia o di rientro da zone a rischio epidemiologico sia quelle connesse alla positività al Covid-19.

Per la sentenza, dunque, nel caso di specie non vanno computati – ai fini del superamento del periodo di comporto – i giorni di assenza disposti dapprima per quarantena e, poi, per isolamento.

Su tali presupposti, a fronte del mancato superamento del comporto, il Tribunale di Asti accoglie il ricorso della lavoratrice, annullando il licenziamento irrogatole e disponendo la sua reintegra.

A cura di Fieldfisher