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Tribunale di Arezzo: illegittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di servire il cliente senza mascherina


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Con la sentenza n. 9 del 13.01.2021, il Tribunale di Arezzo afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che si rifiuta di servire un cliente sprovvisto di mascherina, dal momento che il dipendente può astenersi dallo svolgere la prestazione che lo esponga ad un rischio per la propria salute.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli il 10.04.2020, per aver detto ad un cliente che non gli avrebbe permesso di pagare i due pacchetti di sigarette che voleva acquistare se non avesse indossato la mascherina di protezione.

La sentenza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che il fatto contestato al lavoratore non assurge a quei caratteri di gravità necessari per integrare la giusta causa di licenziamento, non recando alcun pregiudizio economico o all’immagine del datore di lavoro.

Ed anzi, secondo la sentenza, il lavoratore – con la condotta contestatagli – si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.

Secondo il Giudice, invero, l’esimente dello stato di necessità dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentiva al dipendente - pur in assenza di una specifica disposizione di legge - anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.

Su tali presupposti, il Tribunale di Arezzo dichiara illegittimo il licenziamento e dispone la reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher