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Tribunale di Arezzo: illegittimo il licenziamento del dipendente che va allo stadio durante la malattia


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Con la sentenza n. 64 del 07.03.2023, il Tribunale di Arezzo afferma che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio, se la società non è in grado di dimostrare l’effettiva insussistenza della patologia lamentata dal dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi recato allo stadio per assistere ad una partita di calcio, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia legata ad una lombosciatalgia.

La sentenza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che la società fonda il licenziamento sull’assunto per cui il dipendente avrebbe ottenuto un certificato medico falso per attestare una lombosciatalgia in realtà non sussistenze, al solo fine di non recarsi nel luogo di lavoro e poter così presenziare alla partita di calcio.

In particolare, per la sentenza, l’indizio grave e concordante in base al quale l’azienda avrebbe desunto la non genuinità della condotta in questione - e, quindi, anche la falsità del certificato medico rilasciato al lavoratore - consisterebbe nell’acquisto dei biglietti dell’evento calcistico in epoca antecedente all’insorgere della malattia, ma successiva al momento in cui ha preso contezza dei turni lavorativi.

Secondo il Giudice, detto elemento è suscettibile di diverse interpretazioni e, quindi, non può essere ritenuto sufficiente per considerare assolto l’onere in capo all’azienda di provare l’insussistenza dello stato di malattia e la conseguente falsità della certificazione medica.

Su tali presupposti, il Tribunale di Arezzo dichiara illegittimo il licenziamento, non ritenendo la condotta del dipendente qualificabile alla stregua di un grave inadempimento tale da giustificare una sanzione espulsiva.

A cura di Fieldfisher