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INPS – Mess. n. 3933 del 24.10.2018: Ticket licenziamento – esenzione nel settore edile – documenti necessari


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Con il mess. n. 3933 del 24.10.2018, l’INPS fornisce indicazioni riguardo l’esenzione dal pagamento del ticket licenziamento della Legge Fornero ( L. 92/2012 ), per le aziende appartenenti al settore edile. Le precisazioni sono rese necessarie in quanto l’Istituto ha dato notizia dell’avvio di operazioni di verifica e controllo del pagamento che potrebbero portare a convocazioni presso gli uffici INPS o all'emissione di diffide.

Il ticket licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nell’ultimo triennio e deve essere pagato dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità NASPI.

In particolare l’art. 2, comma 34 della L. 92/2012, prevede l’esenzione dal pagamento del ticket licenziamento nel settore edile, in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Il mess. n. 3933 del 24.10.2018 specifica che la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto ( completamento delle attività e chiusura del cantiere), comprovata da idonea documentazione costituita dalla lettera di assunzione e dalla lettera di cessazione da cui risulti la motivazione della “ fine cantiere o completamento lavori”. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ed essere esibiti allo sportello o inviati per mezzo di raccomandata ovvero trasmessi attraverso il Cassetto Previdenziale.

Il mess. n. 3933 del 24.10.2018

Fonte: INPS