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Corte d’Appello di Roma: quali sono gli elementi essenziali della lettera di licenziamento?


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Con la sentenza n. 637 del 06.03.2023, la Corte d’Appello di Roma afferma che, nella comunicazione di licenziamento, il datore deve solo indicare la motivazione del provvedimento, non avendo invece l’onere di indicare tutti gli elementi posti alla base della propria scelta.

Il fatto affrontato

Il Tribunale respinge il ricorso del lavoratore, rilevando tra le altre cose l’inammissibilità della domanda per tardività dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Avverso detta pronuncia, il dipendente propone appello, deducendo l’inoperatività del termine di decadenza, a fronte della mancata comunicazione dei motivi del recesso da parte della società.

La sentenza

La Corte d’Appello di Roma rileva che la novellazione dell'art. 2, comma 2, della L. 604/1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della L. 92/2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi.

Per la sentenza, tuttavia, tale novella non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso.

Secondo i Giudici, ne consegue che nella comunicazione di licenziamento il datore ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Roma respinge il ricorso del lavoratore, ritenendo – nel caso di specie – assolto l’onere posto in capo a parte datoriale, la quale ha esplicitato che il recesso era motivato dalla necessità di ridurre il personale.

A cura di Fieldfisher