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Cassazione: tutela reintegratoria in caso di violazione dell’obbligo di repechage


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Con la sentenza n. 31259 del 12.12.2018, la Cassazione afferma che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo può ottenere la reintegra anche se è stato violato solo l’obbligo di repechage, venendo meno il fondamento del recesso stesso (sul medesimo tema si veda: Cassazione: licenziamento per g.m.o. e successiva assunzione di altro personale: quali sono le conseguenze?).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dall’azienda datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, rilevando la non pretestuosità della soppressione della posizione lavorativa ma ritenendo pacifico che la società potesse impiegare il dipendente in altre attività e posizioni lavorative, riconosce al medesimo la tutela indennitaria, di cui all’art. 18, comma 5, l. 300/1970.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando parzialmente quanto stabilito dalla Corte d’Appello, circa la portata applicativa del comma 7 dell'art. 18 della l. 300/1970, come novellato dalla l. 92/2012, afferma che la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Per i Giudici di legittimità, anche l’insussistenza di uno solo dei due richiamati requisiti determina il venir meno del fatto posto alla base del recesso.
Conseguentemente, secondo la sentenza, in tali casi non potrà che essere applicata la tutela reintegratoria prevista dal quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e giammai quella meramente indennitaria disciplinata dal successivo comma 5.

Su tali presupposti, ravvisandosi nel caso di specie la violazione del requisito dell’impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore licenziato in mansioni diverse, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente con conseguente riconoscimento del diritto del medesimo alla reintegra nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher