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Cassazione: ritorsivo il licenziamento irrogato senza motivo al rientro dalla malattia


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Con la sentenza n. 23583 del 23.09.2019, la Cassazione afferma che deve essere considerato ritorsivo il licenziamento intimato subito dopo il rientro del lavoratore da un lungo periodo di malattia e fondato su una riorganizzazione aziendale risultata, in realtà, fittizia.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società al rientro da un lungo periodo di assenza per malattia (dal 18 giugno 2015 al 29 gennaio 2016).
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la riorganizzazione addotta dall’azienda a fondamento del recesso risultava meramente fittizia ed il reale motivo della sanzione espulsiva era rinvenibile nella lunga assenza del dipendente.
In conseguenza di ciò, dichiara il carattere ritorsivo dell’impugnato licenziamento e condanna l’impresa a reintegrare il ricorrente.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che deve essere considerato ritorsivo il licenziamento determinato esclusivamente dal motivo illecito determinante di cui all’art. 1345 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato in assenza della c.d. rappresaglia.
In altre parole, il motivo ritorsivo deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dalla insussistente motivazione formale addotta per giustificare il provvedimento espulsivo.

Per la sentenza, l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul dipendente, che può assolverlo con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia.
Onere che nel caso di specie viene ritenuto assolto, a fronte di due elementi – l’infondatezza delle motivazioni poste a presidio della insussistente riorganizzazione aziendale e la coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dalla malattia – che confermano incontrovertibilmente la natura ritorsiva del recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto del dipendente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher