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Cassazione: reintegrato il lavoratore licenziato per una condotta non rilavante a livello disciplinare


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Con la sentenza n. 30430 del 23.11.2018, la Cassazione ribadisce che, in tema di licenziamento per giusta causa, la nozione di insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, comma 4, della l. 300/1970, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (sul medesimo argomento si veda: L’art. 18 (commi 1-6) dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, hostess presso una compagnia aerea, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per aver bloccato lo sbarco dei passeggeri dalla porta anteriore del velivolo ed aver attivato autonomamente la procedura per l'intervento dell'assistenza medica, nonostante il parere contrario espresso dal Comandante dell'aereo.
La Corte d’Appello, accertato che dei fatti contestati alla dipendente l'unico provato (aver bloccato l'uscita dei passeggeri dalla porta anteriore dell'aeromobile) non costituiva addebito disciplinarmente rilevante una volta escluse le altre condotte (aver disobbedito agli ordini del Comandante attivando la procedura di emergenza sottobordo), condannava la società al reintegro della stessa, ex art. 18, comma 4, l. 300/1970.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce che l’insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, così come novellato dalla l. 92/2012, include sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la predetta nozione comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente.

Per la sentenza, ne consegue che, nel caso in cui il fatto accertato sia materialmente accaduto ma non risulti apprezzabile sotto il profilo disciplinare, la tutela da applicare non può essere che quella dettata dal comma 4 dell'art. 18 della l. 300/1970, che prevede anche la reintegra.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante la assoluta irrilevanza sul piano disciplinare della condotta tenuta dalla lavoratrice nei termini in cui è risultata accertata, rigetta il ricorso presentato dalla società, confermando il diritto della dipendente ad essere reintegrata.

A cura di Fieldfisher