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Cassazione: reintegra in caso di violazione dell’obbligo di repechage


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Con la sentenza n. 35496 del 02.12.2022, la Cassazione afferma che, in tema di licenziamento per g.m.o., la violazione dell’obbligo di repechage equivale ad insussistenza del fatto che, all’esito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria (sul punto si veda: Una nuova riforma del lavoro ad opera delle giurisdizioni superiori?).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole dalla banca datrice per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda riconoscendo alla dipendente solo l’indennità risarcitoria, sul presupposto che la società non aveva offerto sicuri riscontri circa l'impossibilità di repechage.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fatto costitutivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repechage).

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la mancanza anche di uno solo dei predetti elementi integra la fattispecie dell’insussistenza del fatto posto alla base del recesso.

Per la sentenza, alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, la tutela applicabile in ipotesi siffatte è quella reintegratoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, disponendo la reintegrazione della stessa a fronte della violazione dell’obbligo di repechage.

A cura di Fieldfisher