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Cassazione: quando un licenziamento può dirsi intimato in frode alla legge?


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Con la sentenza n. 29007 del 17.12.2020, la Cassazione afferma che è nullo, perché intimato in frode alla legge, il licenziamento irrogato al dipendente appositamente trasferito presso la sede aziendale per cui era già stata programmata una procedura di riduzione di personale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli per chiusura della sede aziendale in cui era stato adibito.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la società datrice - a seguito della reintegra ordinata dal Tribunale in ordine ad un precedente recesso intimatogli per giusta causa - aveva disposto il suo trasferimento presso una sede diversa per la quale era già in programma una procedura di riduzione del personale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando la nullità del provvedimento espulsivo perché intimato in frode alla legge.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il concetto di frode alla legge è applicabile anche agli atti unilaterali, quali quelli posti in essere dal datore di lavoro.

Per la sentenza, infatti, si può parlare di frode alla legge ogniqualvolta il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica - o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, c.c. - bensì una causa illecita in quanto finalizzata alla violazione della legge.

Secondo i Giudici di legittimità, la predetta fattispecie è integrata allorquando il datore decida – come nel caso di specie – di trasferire il dipendente in una sede nella quale intende avviare una procedura di riduzione del personale.
Invero, una condotta di tal genere non può che considerarsi illecita, perché finalizzata alla elusione delle norme imperative in materia di limitazione alle facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la nullità del recesso per g.m.o. dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher