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Cassazione: quando l’omessa vigilanza di un sottoposto integra la giusta causa di licenziamento


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Con la sentenza n. 15168 del 04.06.2019, la Cassazione afferma che l'omessa vigilanza da parte di un quadro direttivo sulla condotta fraudolenta posta in essere da un sottoposto integra una violazione del dovere di diligenza di cui al primo comma dell'art. 2104 c.c., tale da elidere in maniera irreparabile - anche alla luce della delicatezza delle funzioni di responsabilità - il peculiare vincolo fiduciario.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, quadro direttivo presso un Istituto bancario con mansioni di direttore responsabile di filiale, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per omessa vigilanza nei confronti di un suo sottoposto, che – mediante una serie di condotte fraudolente – era riuscito a sottrarre alla società oltre 900.000,00 euro.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che la valutazione in ordine al parametro della diligenza professionale generica, di cui al primo comma dell'art. 2104 c.c., deve essere condotta in conformità alla previsione dell'art. 2119 c.c.
È necessario, quindi, valutare - in relazione al caso concreto - la gravità dell’inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.

A tal fine, secondo la sentenza, si devono considerare in una prospettiva unitaria sia tutti gli addebiti formulati posti a fondamento del recesso, che il disvalore sociale espresso dalla condotta ascritta al lavoratore sul piano dei doveri generali di diligenza.

In questa prospettiva, per i Giudici di legittimità sussiste una giusta causa, tale da legittimare il licenziamento, ogniqualvolta la condotta omissiva tenuta da un dipendente sia idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo di fiducia, che si fonda sull' interesse datoriale all'esatto e puntuale adempimento futuro della prestazione da parte del lavoratore.

Applicando i predetti principi al caso di specie, la Suprema Corte - stante l’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite al direttore di filiale - ritiene violato da parte del medesimo l’obbligo di diligenza e, conseguentemente, accoglie il ricorso presentato dalla Banca, legittimando il recesso.

A cura di Fieldfisher