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Cassazione: possibile licenziare il lavoratore che ha maturato i requisiti per andare in pensione solo se la prestazione gli viene erogata subito


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Con l’ordinanza n. 13181 del 25.05.2018, la Cassazione, avendo presente la normativa ora superata, afferma che è possibile irrogare un licenziamento al lavoratore che ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia solo se la prestazione gli viene erogata subito, posto che il diritto dell’impresa di recedere ad nutum sorge non al raggiungimento dell'età ma al conseguimento effettivo del trattamento previdenziale da parte dell'interessato.

Il fatto affrontato

La società licenzia il lavoratore sul presupposto che, avendo compiuto sessantacinque anni, fosse in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione.
A seguito dell’impugnativa giudiziale del recesso, la Corte d’Appello dichiara l’illegittimità dello stesso, dal momento che il prestatore aveva conseguito i requisiti per accedere alla pensione di anzianità e non a quella di vecchiaia, per la quale non era ancora sopraggiunta la finestra di uscita.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, afferma che la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all'applicabilità del regime di tutela di cui all'art. 18 della I. 300/1970, è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato.

Per la sentenza, tale assunto è conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto compatibile con la Costituzione la previsione del recesso ad nutum, poiché in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l'assenza di una piena tutela del diritto al lavoro per i dipendenti che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale.

Sulla scorta di quanto sopra, i Giudici di legittimità sostengono che il recesso ad nutum sia ammissibile soltanto in quanto si goda effettivamente del trattamento pensionistico di vecchiaia, non essendo sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata, come nel caso di specie, di soli 12 mesi.

Applicando i suddetti principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher