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Cassazione: per il repechage vanno considerate anche le posizioni che si libereranno dopo il licenziamento


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Con la sentenza n. 12132 del 08.05.2023, la Cassazione afferma che il datore, nell’assolvimento dell’obbligo di repechage, deve prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non assolto l’obbligo di repechage, per non avere la società tenuto in considerazione che, contestualmente all’impugnato recesso, due altri dipendenti avevano rassegnato le dimissioni e dovevano essere sostituiti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nell’assolvimento dell’obbligo di repechage, la condotta datoriale deve essere improntata a buona fede e correttezza.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che le posizioni da considerare disponibili cui adibire il lavoratore sono, non solo quelle libere al momento del licenziamento, ma anche quelle che si libereranno a breve distanza dalla data del recesso.

Per la sentenza, ciò significa che devono essere prese in considerazione anche le posizioni occupate da lavoratori che svolgono la prestazione a copertura del periodo di preavviso a seguito di dimissioni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e dichiara l’illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage.

A cura di Fieldfisher