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Cassazione: onere della prova in caso di licenziamento ritorsivo


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Con la sentenza n. 20742 del 16.08.2018, la Cassazione ribadisce che spetta unicamente al lavoratore provare la nullità del licenziamento irrogatogli, poiché animato unicamente da un motivo illecito ed avente, in quanto tale, natura ritorsiva.

Il fatto affrontato

Il direttore generale di una società impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli sulla base di tre contestazioni: costo spropositato e ingiustificato dell’auto aziendale, gestione insoddisfacente degli appalti e discrasie tra i report gestionali contenuti nei bilanci d’esercizio.
A fondamento della propria domanda, deduce l'illegittimità del provvedimento espulsivo, siccome viziato da motivo illecito, per la genericità e la mutevolezza delle contestazioni degli addebiti e per le modalità con cui era stato condotto il procedimento, dovute alla eccessiva premura di concludere l'iter disciplinare.
A seguito di ciò, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi riconosco la natura ritorsiva del recesso, condannando l’azienda al reintegro del medesimo.

La sentenza

La Cassazione ribadisce che, in materia di recesso datoriale fondato su un motivo ritorsivo unico e determinante, l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo, idoneo a configurare la nullità del recesso ed a determinare l'applicazione della più grave delle sanzioni, è posto a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, la spiegazione di una siffatta incombenza probatoria risiede nel carattere di eccezionalità della doglianza, che rappresenta un fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.

Posto che, nel caso di specie, non si evincere alcun accertamento, né in merito all'effettiva causale del recesso, né in merito all'avvenuto raggiungimento in giudizio della prova della ritorsione - quale motivo unico e determinante - offerta dal dirigente licenziato, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società datrice, cassando con rinvio la pronuncia impugnata.

A cura di Fieldfisher