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Cassazione: nullo il licenziamento irrogato l’ultimo giorno del comporto


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Con la sentenza n. 23674 del 28.07.2022, la Cassazione afferma che è nullo il licenziamento intimato, per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, nell’ultimo giorno del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo provata la volontà dell’interessata di richiedere le ferie prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l’impugnato licenziamento deve considerarsi illegittimo, in quanto irrogato l’ultimo giorno del comporto.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’interpretazione dell’art. 2110, comma 2, c.c. non consente soluzioni diverse, trattandosi di norma imperativa volta a tutelare due fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività, quali quello al lavoro e alla salute.

Per la sentenza, infatti, la salute non può essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il dipendente, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando la nullità del recesso alla stessa intimato.

A cura di Fieldfisher