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Cassazione - Nullità del licenziamento della lavoratrice madre per chiusura del singolo reparto dell’azienda a cui la stessa è addetta


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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, ha considerato insufficiente la chiusura del singolo reparto per derogare al divieto di licenziamento operante dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 d.lgs. n. 151/2001).

La Corte, in particolare, ha ribadito che la deroga al divieto di licenziamento, dettata dal comma 3, lett. b) del predetto art. 54, opera nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’intera azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.

Ai fini di tale deroga, il requisito della cessazione dell’attività dell’azienda non ricorre nemmeno quando viene soppresso un reparto dell’azienda che sia funzionalmente autonomo.

 

a cura di Fieldfisher