Stampa

Cassazione: l’uso della violenza fisica costituisce sempre una giusta causa di licenziamento


icona

Con la sentenza n. 19013 del 17.07.2018, la Cassazione afferma la pacifica sussistenza della giusta causa di licenziamento nell’ipotesi in cui il lavoratore si sia reso protagonista di un acceso diverbio con il superiore gerarchico sfociato in un’aggressione fisica, posto che tale circostanza è indice di un comportamento violento incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver sferrato un pugno ad un superiore gerarchico che gli aveva contestato il mancato rispetto di un ordine di servizio.
A seguito di ciò, la Corte d’Appello, ridimensionando il fatto contestato, ritiene tale condotta punibile, secondo la contrattazione collettiva, con una sanzione conservativa.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che la condotta del lavoratore, per il fatto stesso che quest’ultimo abbia utilizzato modalità fisiche di reazione violenta per opporsi alla contestazione di un superiore gerarchico, costituisce di per sé violazione del minimo etico, ovvero di quelle elementari norme di civile convivenza che, nell’ambito di una comunità, devono potersi esigere da ciascuna persona.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, la fattispecie del diverbio sfociato in un’aggressione fisica con postumi a carico della vittima è paradigmatica della nozione stessa di giusta causa, che ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, scuota irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e ne impedisca la stessa prosecuzione anche solo in via temporanea per il periodo di preavviso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, valorizzando la circostanza che il dipendente sia passato alle vie di fatto tanto da costringere l’aggredito a ricorrere alle cure del pronto soccorso, accoglie il ricorso presentato dalla società datrice con conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato dalla stessa al lavoratore.

A cura di Fieldfisher