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Cassazione: licenziamento legittimo anche per condotte extra-lavorative anteriori all’assunzione


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Con la sentenza n. 428 del 10.01.2019, la Cassazione afferma che le condotte extra-lavorative che possono assumere rilievo ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento non devono essere necessariamente successive all’instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore solo dopo la conclusione del contratto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli a seguito del ricevimento di un’ordinanza di custodia cautelare inerente a reati di frode informatica.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce l’illegittimità del recesso, essendo i fatti oggetto del relativo procedimento penale accaduti in un periodo antecedente all’assunzione presso la società datrice.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che è ravvisabile una giusta causa di licenziamento ogniqualvolta venga irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto, perché il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti a carico di quest'ultimo.

Secondo i Giudici di legittimità, la fiducia, che è fattore condizionante la permanenza del rapporto, può essere compromessa, non solo in conseguenza di specifici inadempimenti contrattuali, ma anche in ragione di condotte extra-lavorative che, seppure tenute al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro e non direttamente riguardanti l'esecuzione della prestazione, nondimeno possono essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Ciò, ogniqualvolta le stesse abbiano un riflesso, sia pure soltanto potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative d'un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.

Per la sentenza, dunque, posto che la giusta causa è ravvisabile anche in relazione a fatti estranei all'obbligazione contrattuale, purché idonei ad incidere sul vincolo fiduciario, la stessa può essere integrata anche da comportamenti che siano stati posti in essere dal lavoratore prima dell’assunzione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - visto che le condotte penalmente rilevanti erano idonee ad incidere sulla lesione del vincolo fiduciario, essendo state poste in essere dal prestatore in un precedente rapporto lavorativo - rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa al medesimo irrogato.

A cura di Fieldfisher