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Cassazione: licenziamento in frode alla legge se la società opera una fittizia frammentazione della forza lavoro


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Con la sentenza n. 19863 del 26.07.2018, la Cassazione afferma che deve considerarsi nullo il licenziamento irrogato in frode alla legge, per aver la società datrice provveduto ad una scissione solo formale della forza lavoro in più aziende, al solo fine di sottrarsi alla disciplina prevista per i licenziamenti collettivi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società datrice.
A seguito di ciò, la Corte d’Appello dichiara la nullità del recesso, in quanto intimato in frode alla legge, avendo la società provveduto a cedere due rami d’azienda ad altrettante società di nuova costituzione, pur nell'identità di svolgimento delle mansioni nell'unico capannone, con le stesse attrezzature e sotto la gestitone indistinta dei tre soci originari.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, preliminarmente, afferma che si rientra nella fattispecie del contratto in frode alla legge, regolato dall'art. 1344 c.c., allorquando gli stipulanti raggiungano, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge.
Ne consegue che, in tali circostanze, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria viene in concreto realizzato.

Secondo i Giudici di legittimità, non v’è dubbio che nel caso si specie si rientri nella suddetta categoria, avendo la società provveduto, mediante un mezzo lecito (il contratto di cessione del ramo d’azienda), a mettere in pratica un risultato illecito.
Quest’ultimo, per la sentenza, è certamente ravvisabile nella scissione avente carattere solo formale, finalizzata alla frammentazione della forza lavoro fra tre diverse aziende, pur continuando ad operare come soggetto indistinto, con l’obiettivo di sottrarsi alla disciplina prevista, in tema di licenziamenti collettivi, dalla l. 223/1991.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla società datrice, confermando la nullità del licenziamento.

A cura di Fieldfisher