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Cassazione: licenziamento del lavoratore spesso assente per malattia


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Con la sentenza n. 31763 del 07.12.2018, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento per scarso rendimento irrogato al lavoratore spesso assente per malattia, posto che tale condizione può portare soltanto all’intimazione del recesso per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. (sul medesimo tema si veda: Cassazione: illegittimo il licenziamento irrogato per le troppe assenze che non abbiano superato il periodo di comportAprire il link interno in una nuova finestrao).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla società datrice a causa delle numerose assenze per brevi ma ripetuti periodi di malattia, tali, però, da non superare il periodo di comporto stabilito dal CCNL applicato.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che la non utilità della prestazione per il tempo della malattia è un evento previsto e disciplinato dal legislatore con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo il superamento del periodo di comporto, disciplinato dall'art. 2110 c.c. e dalla contrattazione collettiva.

Per i Giudici di legittimità, quindi, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia, dal momento che la tutela della salute è un valore preminente che ne giustifica la specialità.
Ne consegue che, solo il superamento del periodo di comporto - in un'ottica di contemperare gli interessi confliggenti del datore (a mantenere alle proprie dipendenze solo soggetti in grado di svolgere la prestazione) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione) - è condizione sufficiente a legittimare il recesso.

Contrariamente, in presenza di simili circostanze, un licenziamento per g.m.o. irrogato prima del superamento del periodo di comporto, a detta della sentenza, deve considerarsi nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento irrogatole per g.m.o. a causa delle ripetute assenze per malattia.

A cura di Fieldfisher