Stampa

Cassazione: licenziamento del lavoratore divenuto inabile e obbligo di repechage


icona

Con la sentenza n. 32158 del 12.12.2018, la Cassazione afferma che ha diritto ad essere reintegrato il dipendente divenuto inabile alle mansioni fino a quel momento svolte, se il datore, nell’irrogargli il licenziamento per g.m.o., viola l'obbligo di repechage (sul punto si veda: L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli una volta divenuto inabile allo svolgimento delle mansioni sino ad allora ricoperte.
A fondamento della suddetta domanda, il medesimo deduce che la società datrice non aveva adempiuto al proprio obbligo di adibirlo ad alternative possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che - in caso di illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, dovuta a violazione dell'obbligo di adibire il prestatore a mansioni compatibili con il suo stato di salute - il settimo comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla riforma Fornero, prevede la tutela reintegratoria, ogniqualvolta il giudice accerti il difetto di giustificazione del recesso.

Secondo la sentenza, quindi, si applica la disciplina di cui al comma 4 del predetto art. 18, laddove il licenziamento sia appunto ingiustificato, ricomprendendosi in tale categoria anche le ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o.

In quest’ottica, per i Giudici di legittimità, deve senz’altro essere qualificato come ingiustificato anche il licenziamento per motivo oggettivo irrogato in violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto del dipendente a vedersi reintegrato, stante l’illegittimità del recesso intimatogli in violazione dell’obbligo di repechage.

A cura di Fieldfisher