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Cassazione - Licenziamento del dirigente: possibilità del giudice di verificare la sussistenza del fatto posto dal datore di lavoro a fondamento del recesso, senza che trovi applicazione l’obbligo del repechage


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La Corte di cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 23503 del 9 ottobre 2017, si è occupata del licenziamento di un dirigente affrontando diversi profili e, in particolare, si è pronunciata sulla portata del controllo esercitabile al riguardo dal giudice.

Il caso affrontato

Un dirigente viene licenziato per una ristrutturazione aziendale e, sia in primo grado che in appello, dai giudici viene negata la “giustificatezza” del recesso, sulla base delle risultanze istruttorie che smentiscono quanto asserito nella motivazione del licenziamento secondo la quale la ristrutturazione aveva fatto venir meno altre posizioni dirigenziali confacenti alla formazione specifica del dirigente licenziato.

La sentenza

La Corte, innanzitutto, sottolinea che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non coincide con quella di giustificato motivo contemplato dalla l. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali.

La stessa, inoltre, ribadisce che nel caso del licenziamento del dirigente è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale, assistita da un regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro.

Tutto ciò premesso, la sentenza sottolinea che:

-il licenziamento del dirigente d’azienda è sottoposto ai generali limiti posti all’esercizio dei poteri datoriali, per cui il licenziamento non può essere frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie;

-nel doppio grado di giudizio, i giudici avevano accertato che, diversamente da quanto affermato nella comunicazione del licenziamento, la ristrutturazione, pur effettiva, non aveva fatto venir meno la possibilità di impiegare il dirigente in posizioni dirigenziali;

- date le precedenti premesse, i giudici di merito avevano operato correttamente in quanto non avevano sindacato una legittima opzione aziendale ricadente nella libertà di impresa ma, piuttosto, accertata una mancata rispondenza di una situazione data per realizzata nella motivazione del licenziamento alla realtà aziendale;

-considerando legittimo il controllo giudiziale circa la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella giudizialmente accertata, la sentenza riconosce il diritto del dirigente alla indennità supplementare in caso di recesso privo di effettiva giustificazione per inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento giudizialmente accertata.

 

A cura di Fieldfisher