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Cassazione: legittimo il licenziamento se la sanzione conservativa del CCNL può ritenersi esclusa nei casi più gravi


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Con la sentenza n. 9931 del 28.03.2022, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, medico psichiatra, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver intrattenuto con una paziente un rapporto estraneo a quello professionale accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, escludendo che la condotta contestata al ricorrente potesse ricondursi all’ipotesi di “molestie personali anche a carattere sessuale”, per la quale il CCNL applicabile prevede la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che nel caso di specie sussiste una radicale violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, che risulta tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede, per sua stessa natura, uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale.

Per la sentenza, dunque, la fattispecie si colloca ben al di là della norma che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale.

Secondo i Giudici di legittimità, la condotta deve, quindi, ricondursi nell'area dei comportamenti non compresi specificamente in altre e precedenti previsioni disciplinari, ma nondimeno - per la loro gravità - tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher