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Cassazione: legittimo il licenziamento per g.m.o. irrogato al dipendente che ha rinunciato alla proposta di proroga della CIG


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Con la sentenza n. 12934 del 24.05.2018, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad un lavoratore che ha rinunciato alla proposta di proroga della CIG, posto che tale scelta può essere liberamente espressa, non essendo attinente a diritti indisponibili.

Il fatto affrontato

La società irroga al dipendente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stante la cogente crisi economica e la conseguente soppressione della posizione lavorativa del prestatore.
A seguito dell’impugnativa giudiziale della sanzione espulsiva, la Corte d’Appello disattende la doglianza avanzata dal lavoratore, secondo cui l’azienda non gli aveva consentito di usufruire della proroga della cassa integrazione, come avvenuto per altri dipendenti, sul rilievo che il ricorrente aveva manifestato a suo tempo, via mail, il proprio disinteresse per la proposta di proroga dell’ammortizzatore sociale proveniente dalla società.

La sentenza

La Cassazione ritiene di non poter aderire alla censura mossa alla pronuncia d’appello da parte del lavoratore, secondo cui la sua rinuncia alla CIG non poteva assumere alcun valore, poiché non formalizzata nelle sedi conciliative, come, invece, sarebbe stato necessario, trattandosi, a suo dire, di un diritto indisponibile.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, la manifestazione di volontà in ordine alla proposta di proroga della CIG assume la portata di un atto di disposizione del rapporto che non ricade nella previsione dell'art. 2113 c.c.
A mente di tale norma, devono, infatti, considerarsi rinunce impugnabili solo quelle afferenti a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Condizione quest’ultima che, per la sentenza, non è presente nel caso di specie, posto che la scelta del lavoratore di non aderire alla proroga di CIG e di andare incontro alla reimmissione sul mercato del lavoro non attiene a diritti indisponibili.

Ne consegue, a giudizio della Corte, il rigetto del ricorso proposto dal lavoratore e la conferma della legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher