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Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente che abbandona il proprio posto di lavoro


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Con la sentenza n. 9121 del 12.04.2018, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento per giusta causa irrogato ad un vigilantes che si era allontanato, volontariamente, dalla propria postazione, integrando una tale condotta, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, la fattispecie di abbandono del posto di lavoro.

Il fatto affrontato

La società di vigilanza irroga un licenziamento per giusta causa al proprio dipendente, comandato in servizio di piantonamento antirapina presso un'agenzia bancaria, per essersi, durante il normale orario di lavoro, tolto il giubbotto antiproiettile e recato al bar posto di fronte all’ingresso della banca.

La sentenza

La Cassazione censura la pronuncia della Corte d’Appello che, aderendo alla tesi difensiva del prestatore, aveva affermato l’illegittimità del licenziamento, non ritenendo sussistente la condotta di abbandono del posto di lavoro, integrabile soltanto qualora, per modalità e tempi, l’agente si allontani favorendo intrusioni non controllate.

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità che affermano, invece, che la fattispecie d'abbandono del posto di lavoro, come prevista dal CCNL applicabile agli Istituti di vigilanza privata, presenta una duplice connotazione.
La stessa risulta, infatti, integrata:
- da un punto di vista oggettivo, ogniqualvolta vi sia un totale distacco del prestatore dal bene da proteggere, rilevando l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza;
- da un punto di vista soggettivo, laddove si ravvisi la coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.

Qualora sussistano entrambi i suddetti requisiti, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché di eventuali precedenti disciplinari del lavoratore, al fine di stabilire se il comportamento di quest'ultimo sia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione delle direttive datoriali e degli obblighi contrattuali secondo diligenza e buona fede.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla società, legittimando il recesso dalla stessa irrogato al vigilantes allontanatosi dal proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher