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Cassazione: le intercettazioni effettuate in sede penale possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare contro il lavoratore


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Con l’ordinanza n. 2436 del 29.01.2019, la Cassazione afferma che il giudice del lavoro può porre a fondamento del proprio convincimento circa la sussistenza di una giusta causa di licenziamento anche prove c.d. atipiche, essendovi la piena legittimazione del giudice civile ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti di indagini preliminari svolti ritualmente in sede penale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, colpita da misura cautelare, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole dalla società in forza di quanto emerso dalle intercettazioni effettuate durante le indagini preliminari del relativo procedimento penale.
Dalle stesse era emerso, infatti, che la dipendente aveva preso parte ad un’associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita ed al traffico illecito di ingenti quantità di carburanti di proprietà della società datrice.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte.

Per la sentenza, infatti, il giudice del lavoro ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le intercettazioni effettuate nello stesso, le quali risultano pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della I. 300/1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò vale anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale.

Su tali presupposti, visto che, nel caso di specie, la colpevolezza della lavoratrice era stata confermata anche dall’espletata prova testimoniale, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla stessa, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogatole.

A cura di Fieldfisher