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Cassazione: la valutazione sul repechage deve riguardare un congruo arco temporale successivo al licenziamento


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Con la sentenza n. 31495 del 05.12.2018, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o., l’assolvimento dell’obbligo di repechage deve essere valutato con riferimento ad un congruo arco temporale successivo al recesso, durante il quale non devono intervenire nuove assunzioni per mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte dal lavoratore licenziato (sul medesimo tema si veda: Il repechage nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dalla società datrice.
A fondamento della propria domanda deduce il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, posto che, poco tempo dopo il recesso, l’azienda aveva assunto due nuovi lavoratori per ricoprire ruoli con mansioni equivalenti alle sue.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il datore, che adduca a fondamento del recesso la soppressione del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il dipendente estromesso dall’azienda, tenuto conto della professionalità raggiunta dal prestatore medesimo.

Per i Giudici di legittimità, parte datoriale deve, infatti, dimostrare anche di non aver effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.

Secondo la sentenza è, dunque, necessario che la valutazione circa l’assolvimento dell’obbligo di repechage sia riferita non solo al momento del recesso, ma anche ad un congruo arco temporale successivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, dichiarando illegittimo il recesso per g.m.o. al medesimo irrogato.

A cura di Fieldfisher