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Cassazione: la scelta del lavoratore tra la reintegra e l’indennità sostitutiva è irreversibile


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Con l’ordinanza n. 22063 del 13.10.2020, la Cassazione afferma che la scelta operata dal dipendente illegittimamente licenziato tra la reintegra nel proprio posto di lavoro e l’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità risulta irrevocabile, senza possibilità di ripensamenti da parte del prestatore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore – a seguito della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli, disponendo la sua reintegra – propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l’indennità di 15 mensilità alternativa alla reintegrazione.
La Corte d’Appello accoglie l’opposizione proposta dalla società avverso il predetto decreto, dichiarando la non debenza dell’indennità a fronte del rientro in servizio del dipendente dal 2 al 15 dicembre 2009, allorquando lo stesso aveva comunicato all’azienda di voler optare per l'indennità sostitutiva.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che la scelta operata dal lavoratore, a seguito della declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento, ha carattere irreversibile.
Infatti, se il dipendente riprende servizio manifesta una volontà incompatibile con la rinuncia alla prosecuzione del rapporto in favore dell'indennità, mentre se opta per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva rinuncia alla prestazione con definitiva risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, se si ragionasse diversamente si finirebbe per fa rimanere il rapporto in un inammissibile stato di incertezza circa la sua stabilità, che graverebbe in maniera esagerata ed ingiustificata sugli interessi datoriali.

Per la sentenza, si viene, così, ad integrare il fenomeno della c.d. “concentrazione”, che ha quale effetto quello di estromettere dall'obbligazione tutte le altre prestazioni diverse da quella scelta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la non debenza dell’indennità sostitutiva a fronte del suo rientro in servizio seppur per pochissimi giorni.

A cura di Fieldfisher