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Cassazione: la prova del licenziamento orale è ad esclusivo carico del lavoratore


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Con la sentenza n. 149 del 08.01.2021, la Cassazione afferma che la prova in ordine alla sussistenza di un licenziamento orale grava esclusivamente sul dipendente, che non può assolvere il relativo onere dimostrando esclusivamente la cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere delle differenze retributive ed impugnare il licenziamento irrogatogli oralmente nel marzo 2007.
La Corte d’Appello respinge la domanda inerente alla forma orale del recesso, a fronte della presenza di una missiva del novembre 2007 con cui la società aveva irrogato al ricorrente un licenziamento per inadempimento, mai impugnato dal lavoratore.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in tema di licenziamento orale, la prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore è esclusivamente a carico del lavoratore.

Per la sentenza, infatti, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di una circostanza che può costituire l'effetto sia di un recesso, sia di dimissioni, sia, infine, di una risoluzione consensuale.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il lavoratore che sostiene di essere stato licenziato oralmente non può limitarsi a dimostrare che il rapporto si è interrotto, ma a tale circostanza deve aggiungerne altre, dando complessivamente una prova idonea a dimostrare che detta interruzione deriva da una volontà del datore di esercitare il proprio potere di recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte non ritiene che il dipendente abbia assolto detto onere nel caso di specie e, per l’effetto, rigetta il ricorso dal medesimo proposto.

A cura di Fieldfisher