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Cassazione: la nullità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto determina sempre la reintegra


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Con la sentenza n. 19661 del 22.07.2019, la Cassazione afferma che il licenziamento nullo per mancato superamento del comporto determina sempre l’obbligo di reintegra anche per le aziende con meno di quindici dipendenti, dal momento che di fronte ad un’ipotesi di nullità valgono le regole generali del codice civile, risultando irrilevante il requisito dimensionale dell’impresa (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: nullo il licenziamento intimato durante la malattia prima della fine del periodo di comporto).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello - dopo aver accertato il mancato superamento del periodo di comporto della dipendente e la nullità del recesso - condanna l’impresa, avente meno di 15 dipendenti, a riassumere o, in alternativa, a risarcire la stessa con un’indennità pari a quattro mensilità, applicando analogicamente la disciplina prevista dall’art. 8 della l. 604/1966 per il licenziamento sprovvisto di giustificato motivo.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che il valore della tutela della salute è prioritario all'interno dell'ordinamento, atteso che l'art. 32 Cost. lo definisce come un fondamentale diritto dell'individuo, nonché un interesse di tutta la collettività.
Ne consegue che la stessa non può essere adeguatamente protetta se non all’interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro.

Sulla scorta di tale principio, i Giudici di legittimità sottolineano come il licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto non possa essere equiparato in alcun modo al recesso intimato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.
E, quindi, anche le tutele applicabili in quest’ultima ipotesi – che determina tra l’altro l’illegittimità del recesso – non possono essere analogicamente applicate in caso di violazione dell’art. 2110 c.c., che comporta, invece, la nullità della sanzione espulsiva.

Pertanto, secondo la sentenza – nell’ipotesi in cui il licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto venga irrogato da un’azienda con meno di 15 dipendenti – non essendoci un’espressa regolamentazione normativa, trova applicazione la disciplina generale del codice civile per l'atto nullo, improduttivo, quindi, di effetti sulla continuità del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente, decretando il diritto della medesima alla reintegra nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher