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Cassazione: la nozione di insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, comma 4, l. 300/1970


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Con la sentenza n. 12102 del 17.05.2018, la Cassazione afferma che la nozione di insussistenza del fatto contestato, presente nel quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (nella versione novellata dalla l. 92/2012), comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o antigiuridicità, senza che, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria, rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (sul punto si veda anche: L’art. 18 (commi 1-6) dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente medico presso una casa di cura, viene licenziato per giusta causa per aver tenuto una condotta non consona al luogo di lavoro ove, alla presenza di alcuni utenti, aveva urlato, aggredito verbalmente il titolare della struttura e minacciato denunce nei confronti di alcuni impiegati.
All’esito dell’impugnativa giudiziale, la Corte d’Appello, ribaltando quanto stabilito dal Tribunale, dichiara l’illegittimità del licenziamento, ai sensi del quarto comma dell’art. 18 della l. 300/1970 (nella versione post riforma Fornero), ritenendo insussistente il fatto contestato al sanitario.

La sentenza

La Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi espressa nella sentenza d’appello, secondo cui il fatto contestato al lavoratore risulta sussistente, ai fini disciplinari, soltanto quando provoca all'impresa un grave nocumento morale o materiale.

I Giudici di legittimità affermano, infatti, che il novellato comma 4 dell’art. 18 deve essere interpretato nel senso che l'insussistenza del fatto contestato comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o antigiuridicità.

Condizione quest’ultima che, per la sentenza, deve essere considerata certamente assente nel caso di specie, posto che la condotta contestata al medico è stata ampiamente provata nel suo materiale accadimento ed è sicuramente antigiuridica, potendo rivestire addirittura rilevanza penale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante la sussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, ha accolto il ricorso proposto dalla Casa di Cura, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher