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Cassazione: la declaratoria del CCNL sulla giusta causa non può trovare applicazione automatica


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Con l’ordinanza n. 9339 del 16.04.2018, la Cassazione afferma che le clausole della contrattazione collettiva, che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non devono trovare applicazione automatica, essendo, invece, necessario operare un giudizio che non sia avulso dalla realtà concreta nella quale il rapporto di lavoro si è svolto.

Il fatto affrontato

Il dipendente, risultato assente dal lavoro per oltre tre giorni, in relazione ai quali aveva formulato, senza ottenere riscontro, una richiesta di ferie per gravi motivi familiari, viene licenziato per giusta causa, in ossequio alla declaratoria prevista dal CCNL applicabile al rapporto.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte di Appello, afferma il principio secondo cui le clausole della contrattazione collettiva, che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non esimono il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le declaratorie contrattuali non sono suscettibili di un’applicazione avulsa dalla realtà concreta nella quale il rapporto si è svolto.

Per la sentenza, il giudicante ha l’onere di operare un giudizio di comparazione nel quale, oltre all’analisi del comportamento del lavoratore, deve essere considerata la condotta del datore al fine di verificare che quest’ultimo non abbia contribuito, secondo una valutazione effettuata in base ai canoni di buona fede e correttezza, al prodursi dell’ipotesi d’inadempimento contestata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, censurando la condotta della società che, pur consapevole del grave problema familiare del dipendente, non aveva autorizzato la richiesta di ferie né aveva inviato un richiamo di avvertimento prima di dare corso alla procedura disciplinare.

A cura di Fieldfisher