Stampa

Cassazione: la cessazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa


icona

Con l’ordinanza n. 33893 del 17.11.2022, la Cassazione afferma che la circostanza che, nelle cooperative, la fine del rapporto associativo comporti anche la cessazione del rapporto di lavoro non lede alcun diritto del socio-lavoratore, posto che la delibera di esclusione è comunque impugnabile e sottoposta a sindacato di legittimità da parte del giudice.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla cooperativa datrice, a seguito dell’adozione di una delibera di espulsione per effetto di un’assenza ritenuta ingiustificata.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, nelle società cooperative, la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro.

Per la sentenza, tuttavia, la sussistenza di un duplice rapporto può comportare la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce - e quindi lede - un autonomo bene, sia pure per le medesime ragioni.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, l’estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall'adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore, quanto dall'adozione di un formale atto di licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, dichiarando la legittimità della delibera di esclusione del socio anche ai fini della cessazione del suo rapporto di lavoro.

A cura di Fieldfisher