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Cassazione: indennità da licenziamento illegittimo più alta per il lavoratore separato con un figlio


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Con la sentenza n. 7701 del 06.04.2020, la Cassazione afferma che, ai fini della liquidazione dell’indennità riconosciuta al dipendente in caso di licenziamento illegittimo, risulta particolarmente rilevante la situazione personale del lavoratore e, quindi, la condizione di genitore separato con un figlio giustifica una maggiorazione.

Il fatto affrontato

Il Tribunale accoglie parzialmente l’impugnativa giudiziale del licenziamento proposta dal lavoratore, riconoscendo al medesimo, ai sensi dell’art. 18, comma 5, L. 300/1970, un'indennità pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La società datrice impugna la predetta pronuncia, ritenendo eccessiva la misura dell’indennità liquidata al dipendente, anche alla luce del fatto che ad alcuni suoi colleghi, con una maggiore anzianità di servizio, era stata riconosciuta una cifra minore.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, ai sensi dell’art. 18, comma 5, L. 300/1970, gli elementi di cui deve tener conto il Giudice nella liquidazione dell’indennità, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento, sono: l'anzianità del lavoratore, il numero dei dipendenti occupati dall’azienda, le dimensioni dell'attività economica della stessa, il comportamento e le condizioni delle parti.

I Giudici di legittimità evidenziano, dunque, come la condizione personale - e, quindi, anche familiare - del lavoratore illegittimamente licenziato reciti un ruolo fondamentale nella quantificazione dell’indennità.

Inoltre, per la sentenza, la norma riconosce un potere discrezionale al giudicante in ordine all’individuazione dell’ammontare dell’indennità che, ove adeguatamente motivata, non può essere censurata in sede di legittimità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, considerando la condizione del lavoratore di padre separato con un figlio, quale valida giustificazione - unitamente agli altri elementi correttamente valutati (anzianità di servizio ultradecennale del dipendente e dimensioni dell’azienda) - per la quantificazione dell’indennità prospettata dall’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher