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Cassazione: immodificabilità dei giorni di assenza per malattia indicati nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto


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Con la sentenza n. 15095 del 11.06.2018, la Cassazione afferma che in caso di recesso per superamento del periodo di comporto, se il datore indica analiticamente le assenze nella lettera di licenziamento, pur non essendo a ciò obbligato, dette assenze non possono poi essere modificate dalla società in una fase successiva.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto, in quanto il datore, dopo averli analiticamente indicati nella lettera di licenziamento, aveva modificato i giorni di assenza conteggiati ai fini del calcolo del comporto.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non può assimilarsi ad un licenziamento disciplinare, soprattutto in ordine ad i connessi obblighi in tema di specificità ab origine della contestazione.

Nel primo caso, secondo i Giudici di legittimità, il datore, infatti non è tenuto a specificare i giorni di assenza per malattia, salva esplicita richiesta del lavoratore ex art. 2 l. 604/1966.

Tuttavia, per la sentenza, una volta indicate le assenze nella lettera di licenziamento, esse non possono essere poi modificate dal datore di lavoro, a pena di nullità della sanzione espulsiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento irrogato alla propria dipendente.

A cura di Fieldfisher