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Cassazione: illegittimo il licenziamento per g.m.o. basato su una futura fusione aziendale


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Con la sentenza n. 3186 del 04.02.2019, la Cassazione afferma che deve essere considerato illegittimo un licenziamento per g.m.o. intimato per soppressione del posto di lavoro, se lo stesso si fonda su una riorganizzazione aziendale che non abbia ancora prodotto i propri effetti nella compagine aziendale, posto che le ragioni giustificative invocate dal datore devono sussistere nel momento stesso in cui viene intimato il recesso.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, addetta all’elaborazione delle paghe, impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatole dalla società datrice sul presupposto del trasferimento dei relativi compiti presso una seconda azienda appartenente al medesimo gruppo, in vista della successiva fusione per incorporazione che si sarebbe realizzata nelle settimane successive tra le due imprese.

La sentenza

La Cassazione afferma che, in tema di trasferimento di azienda, l'art. 2112, comma 4, c.c., nel disporre che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che tale recesso abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolare lo stesso.

Secondo la sentenza, il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda di per sé non può qualificarsi come ipotesi di nullità, dovendosi, invece, ritenere che la fattispecie concreti l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., ex art. 18, comma 7, della l. 300/1970, con applicazione della tutela reintegratoria c.d. attenuata.

Su tali presupposti, per la Suprema Corte ne discende, nel caso di specie, l’annullamento del recesso irrogato alla lavoratrice, con diritto della stessa alla reintegrazione, unitamente ad un’indennità risarcitoria limitata ad un importo massimo di 12 mensilità, così come previsto dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori.

A cura di Fieldfisher