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Cassazione: illegittimo il licenziamento irrogato oralmente anche nel piccolo studio professionale


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Con la sentenza n. 9958 del 23.04.2018, la Cassazione afferma che, anche nel piccolo studio professionale, è illegittimo il licenziamento che, nonostante la sussistenza della giusta causa, sia stato irrogato oralmente, dovendosi comunque attuare tutte le garanzie previste a favore del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il medico, titolare di un piccolo studio, irroga oralmente un licenziamento in tronco ad una sua dipendente, addetta alla laser terapia.
In conseguenza di ciò, la stessa impugna giudizialmente il recesso datoriale.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, non ritiene di poter aderire alla tesi difensiva del medico, secondo cui il recesso in tronco è da considerarsi legittimo, stante le piccole dimensioni dello studio ed il venir meno repentino, in caso di irregolarità da parte di un collaboratore, del rapporto fiduciario.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le suddette circostanze non sono sufficienti a giustificare il mancato assolvimento da parte del datore dell’obbligo di esplicitazione dei motivi di licenziamento, previsto dall’art. 2 della l. 604/1966.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, sostenendo la necessità di attuare anche nelle realtà di piccole dimensioni tutte le garanzie previste in favore dei lavoratori, ha rigettato il ricorso proposto del titolare dello studio, confermando l’illegittimità della sanzione espulsiva comminata alla dipendente.

A cura di Fieldfisher