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Cassazione: illegittimo il licenziamento giustificato soltanto dall’indicazione del termine finale di maturazione del periodo di comporto


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Con l’ordinanza n. 21042 del 23.08.2018, la Cassazione afferma l’illegittimità del licenziamento per superamento del comporto, allorquando la relativa comunicazione presenti soltanto la mera indicazione del termine finale di maturazione del periodo di conservazione del posto di lavoro, posto che la stessa non soddisfa il requisito di sufficiente specificazione dei motivi.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
A fondamento della propria domanda, deduce l’illegittimità dello stesso in quanto sprovvisto di adeguata motivazione, essendo indicata nella relativa comunicazione solo la data di maturazione finale del comporto.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non assimilabile al licenziamento disciplinare, non è necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale.
Ciò, secondo la sentenza, anche nel regime successivo all'entrata in vigore della riforma Fornero, pertanto, il datore non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

Tuttavia, per i Giudici di legittimità, tale condizione non risulta adempiuta con la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto, non essendo la stessa satisfattiva del requisito di sufficiente specificazione dei motivi di recesso, come richiesto dal novellato art. 2 della l. 604/1966.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher