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Cassazione: illegittimo il licenziamento fondato esclusivamente sulle e-mail sprovviste di firma digitale


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Con la sentenza n. 5523 del 08.03.2018, la Cassazione afferma che deve ritenersi illegittimo il licenziamento fondato su e-mail provenienti dall’indirizzo di posta elettronica ordinaria del dipendente. Le stesse, infatti, se non firmate digitalmente sono prive dei necessari requisiti di sicurezza e, come tali, non sono riferibili con certezza al suo autore apparente.

Il fatto affrontato

Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli a seguito di una contestazione disciplinare, basata unicamente su messaggi di posta elettronica provenienti dal proprio account aziendale.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha affermato che il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, ossia di quei documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

In ordine alla loro efficacia probatoria, i Giudici di legittimità richiamano il precetto di cui all'art. 21 del D.Lgs. 82/2005, il quale, nelle sue diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. (piena prova fino a querela di falso come la scrittura privata) solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) è, invece, liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs, circa la propria idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Proprio per tali caratteristiche, secondo la sentenza, la corrispondenza relativa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria di un dipendente non presuppone obbligatoriamente che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente.

Soltanto la posta elettronica certificata o la mail firmata digitalmente garantiscono, pertanto, l’integrità del documento e gli garantiscono l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante la fondatezza del licenziamento unicamente su messaggi di posta elettronica tradizionale privi di specifiche caratteristiche di sicurezza, ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso datoriale.

A cura di Fieldfisher