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Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare il suo responsabile


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Con la sentenza n. 19585 del 09.07.2021, la Cassazione afferma che è illegittimo, perché non proporzionale, il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso il fatto addebitatogli, ma solo per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per avere omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che erano stati i responsabili del punto vendita a chiedere alla ricorrente di non registrare gli acquisti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si limita ad "assecondare" le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò comporta che, laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

Per la sentenza – a fronte di una condotta comunque materialmente verificatasi – si rientra, pertanto, nell’ambito del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al comportamento addebitato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, non ritenendo meritevole di accoglimento la censura avanzata circa la tutela accordata (indennità risarcitoria) in luogo di quella richiesta (reintegrazione).

A cura di Fieldfisher