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Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore che giustifica l’assenza in ritardo


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Con la sentenza n. 33134 del 10.11.2022, la Cassazione afferma che, in caso di ritardata giustificazione dell’assenza, il datore può irrogare solo una sanzione disciplinare conservativa, parametrata al disagio organizzativo causato dalla condotta del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essere rimasto assente dal servizio dal 21 al 27 luglio 2017 omettendo di presentare documentazione a giustificazione dell'assenza.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la documentazione medica a giustificazione delle assenze era stata inviata alla società datrice, seppur con ritardo, in data 28 luglio 2017.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la condotta del lavoratore che non rispetta il procedimento che è dettato dal CCNL al fine di comunicare le assenze, non può essere equiparata a quella del dipendente che rimane assente ingiustificato.

Per la sentenza, infatti, l'assenza, seppur tardivamente, risulta giustificata e la condotta del lavoratore deve essere valutata disciplinarmente in ragione della sua maggiore o minore incidenza sull'organizzazione aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta – sulla base dei disagi organizzativi connessi alla mancata presenza dell’unità in organico – può, quindi, dar luogo all'irrogazione di una multa o, in casi più gravi, alla sospensione del lavoratore.

Fermo restando, però, che la sanzione conservativa è la più grave che può essere irrogata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher