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Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente sorpreso con sostanze stupefacenti nella tuta da lavoro al rientro dalla pausa pranzo


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Con la sentenza n. 21679 del 05.09.2018, la Cassazione afferma l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, al rientro in azienda dopo la pausa pranzo, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti, attenendo tale condotta ad un ambito extra-lavorativo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essere stato arrestato dai carabinieri, mentre stava rientrando in azienda al termine della pausa pranzo, poiché in possesso di 25 grammi di hashish, al fine di spaccio, custoditi nella tuta di lavoro, con grave discredito del nome commerciale della società per l'eco ottenuto dalla notizia anche in ambiente extra-lavorativo.
La Corte d’Appello, ritenendo il fatto disciplinarmente rilevante ma la sanzione sproporzionata, trattandosi di condotta extra-lavorativa, esclude la reintegrazione del dipendente.

La sentenza

La Cassazione ritiene non corretta la decisione, cui è giunta la Corte d’Appello, di escludere la reintegra del lavoratore licenziato, per i seguenti motivi:
- pur non essendoci dubbio che l’operaio sarebbe entrato in fabbrica con i 25 grammi di stupefacenti se non fosse stato intercettato dai militari, il vincolo fiduciario non risulta compromesso in modo irrimediabile perché la condotta attiene ad un ambito prettamente extra-lavorativo;
- non sussistono elementi fattuali tali da poter affermare l’uso di gruppo ed il consumo dell’hashish ben sarebbe potuto avvenire fuori dall’orario e dalla sede di lavoro;
- il comportamento de quo è assimilabile al caso del dipendente trovato ubriaco in servizio, sanzionato dal CCNL applicabile al rapporto con una misura conservativa;
- parimenti infondata risulta la questione inerente il danno all’immagine, posto che la notizia è stata pubblicata esclusivamente da un giornale locale.

Su tali presupposti, quindi, la Suprema Corte, ritenendo sussistente il diritto del prestatore alla reintegra nel proprio posto di lavoro, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher