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Cassazione: illegittimo il licenziamento basato esclusivamente sulla recidiva


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Con l’ordinanza n. 12095 del 17.05.2018, la Cassazione afferma che, nel caso in cui venga provata l’insussistenza dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore, il licenziamento non può essere basato esclusivamente sulla recidiva, non potendo la stessa configurare autonoma ragione di recesso.

Il fatto affrontato

La società irroga alla prestatrice un licenziamento con preavviso, per avere la dipendente omesso di giustificare un’assenza dal lavoro per godere di un permesso.
In particolare, l’azienda fonda il recesso sulla pluralità delle assenze ingiustificate della medesima, già incorsa in due provvedimenti di sospensione nel biennio precedente.
A seguito dell’impugnativa giudiziale della sanzione espulsiva, la Corte d’Appello condanna l’impresa a reintegrare la lavoratrice, stante l’insussistenza dell’addebito disciplinare contestatole.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che una volta accertata l'insussistenza degli addebiti disciplinari contestati, deve essere esclusa la possibilità di configurare quale autonoma ragione del licenziamento intimato la recidiva.
Quest’ultima, infatti, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata quanto meno contestata formalmente al medesimo lavoratore, a pena di nullità del licenziamento stesso, anche qualora la recidiva rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata.

I Giudici di legittimità sostengono, quindi, che a differenza della mera reiterazione di un comportamento, che può al più rilevare sotto il profilo della gravità della condotta, la recidiva presuppone che il lavoratore abbia tenuto un certo comportamento ancora una volta dopo che lo stesso gli era già stato contestato come non lecito.

Pertanto, essendo stata provata, nel caso di specie, l’insussistenza dell’addebito mosso alla lavoratrice, sulla scorta del suddetto principio, secondo cui la sola recidiva non può essere considerata una valida ed autonoma causa di recesso con preavviso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento irrogato alla dipendente.

A cura di Fieldfisher