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Cassazione: illegittimo il licenziamento a seguito di una condanna penale per fatti non incidenti sul rapporto di lavoro


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Con la sentenza n. 21958 del 10.09.2018, la Cassazione afferma che i fatti extralavorativi che, seppur oggetto di una sentenza penale di condanna, non incidono minimamente sul rapporto di lavoro non possono integrare una giusta causa di licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli a seguito di una sentenza penale che lo aveva condannato per alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che ai fini del licenziamento per giusta causa, rileva soltanto la mancanza del lavoratore tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
A tal proposito, è necessario valutare il comportamento del prestatore sia nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - che nella sua portata soggettiva, e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente.

Secondo la sentenza, anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore è suscettibile di rilievo disciplinare e può dar luogo anche alla più grave delle sanzioni.
Il lavoratore è, infatti, tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dell'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore o da compromettere il rapporto fiduciario.

I Giudici di legittimità, sottolineando che, nel caso di specie, il dipendente non aveva mai avuto comportamenti aggressivi e violenti né aveva ricevuto contestazioni dal datore su condotte sconvenienti, prepotenti o litigiose, ritengono, anche in relazione alla funzione ricoperta, gli episodi oggetto di procedimento penale incidenti soltanto nella sfera prettamente riservata e privata ed inidonei ad avere effetti sul rapporto di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla medesima irrogato.

A cura di Fieldfisher