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Cassazione: il valore dei precedenti disciplinari in caso di mancata contestazione della recidiva


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Con l’ordinanza n. 30564 del 26.11.2018, la Cassazione afferma che i precedenti disciplinari, seppur non espressamente richiamati nella contestazione ai fini della recidiva, possono comunque essere considerati nella valutazione complessiva della lesione del vincolo fiduciario, ai fini della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il recesso irrogatole per giusta causa.
A fondamento della propria domanda, la medesima deduce che i precedenti disciplinari richiamati nella lettera di licenziamento, rappresentando un elemento costitutivo dello stesso, avrebbero dovuto essere oggetto della condotta contestata, non potendo altrimenti rilevare ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, esclude la necessità di previa contestazione dei precedenti disciplinari, allorquando la recidiva venga in rilievo non quale elemento costitutivo del complessivo addebito formulato, ma quale mero precedente negativo della condotta, rilevante ai fini della determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa.

Secondo i Giudici di legittimità, i precedenti possono avere la funzione anche di mero criterio di valutazione destinato ad orientare la parte datoriale in ordine a possibili futuri inadempimenti del dipendente.

Per la sentenza, infatti, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali e, quindi, anche eventuali precedenti disciplinari.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la legittimità del recesso alla medesima irrogato.

A cura di Fieldfisher