Stampa

Cassazione: il repechage nei gruppi societari


icona

Con l’ordinanza n. 1656 del 24.01.2020, la Cassazione afferma che, nell'ambito dei gruppi societari, se il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo non chiama in causa tutte le imprese per cui sostiene di aver prestato la propria attività, soltanto l’azienda titolare del rapporto di lavoro è tenuta ad assolvere l'obbligo di repechage (sul medesimo tema si veda: Il repechage nella giurisprudenza). 

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole per soppressione della sua posizione.
A fondamento della predetta domanda, la medesima – tra le altre cose – deduce la violazione dell’obbligo di repechage da parte della società datrice, sostenendo che tale onere doveva essere adempiuto anche con riferimento ai dipendenti di un’altra azienda - imputabile allo stesso soggetto imprenditoriale - in favore della quale aveva prestato la propria attività.

L’ordinanza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che in presenza di un gruppo di società, i rapporti di lavoro dei dipendenti vanno imputati rispettivamente alle aziende che ne sono titolari, a meno che non sia riscontrabile un'utilizzazione impropria dello schema societario.
Circostanza quest’ultima che ricorre nell’ipotesi in cui, pur esistendo di fatto un unico centro d'imputazione datoriale, lo stesso sia solo apparentemente frazionato in più imprese.

A tal fine, per i Giudici di legittimità, non basta che tra le società vi sia un collegamento economico-funzionale, occorrendo, piuttosto, che il frazionamento tra le imprese sia simulato o sia l'effetto di una frode alla legge.

Secondo la sentenza, l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro va sempre accertata dal giudice di merito.
Ne consegue che la stessa deve essere esclusa laddove non vengano chiamate in causa tutte le aziende in favore delle quali il dipendente deduce di aver prestato la propria attività.

Nel caso di specie, ove la lavoratrice ha chiamato in causa soltanto la società datrice, l’obbligo di repechage deve, dunque, essere limitato ai dipendenti della stessa e non può essere esteso alle altre aziende del gruppo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del licenziamento per g.m.o. irrogatole.

A cura di Fieldfisher