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Cassazione: fanno piena prova le dichiarazioni dell’amministratore giudiziario della società


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Con la sentenza n. 553 del 14.01.2021, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato sulla base di una dichiarazione resa dall’amministratore giudiziario della società, dovendo riconoscersi pieno valore probatorio alle affermazioni provenienti da un pubblico ufficiale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per aver proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell'amministratore giudiziario della società datrice.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo che la relazione sui fatti redatta dall'amministratore giudiziario, provenendo da pubblico ufficiale, fa piena prova di quanto avvenuto in sua presenza.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che alle dichiarazioni provenienti dall’amministratore giudiziario deve essere riconosciuta una piena efficacia probatoria.

Per la sentenza, tale peculiarità è motivata dalla fede privilegiata che va riconosciuta alle predette dichiarazioni, stante il ruolo di pubblico ufficiale rivestito dal dichiarante.

Secondo i Giudici di legittimità, detto valore probatorio deve essere riconosciuto anche alle dichiarazioni rese dall’amministratore in qualità di datore di lavoro, dovendo considerarsi irrilevante l'assenza di terzietà rispetto alla Società.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.

A cura di Fieldfisher