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Cassazione: Esclusione con licenziamento dalla società cooperativa e tutela risarcitoria di cui all’art. 8 L. n. 604/1966


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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno preso posizione sul tema dell’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. al socio lavoratore illegittimamente licenziato quando il motivo posto a base del licenziamento sia anche il motivo dell’esclusione dalla cooperativa in ipotesi in cui il medesimo socio lavoratore abbia impugnato esclusivamente il licenziamento e non anche la delibera di esclusione.

Il fatto affrontato

Un socio lavoratore di una cooperativa di lavoro viene contestualmente escluso dalla cooperativa e licenziato per giusta causa per avere aggredito un superiore gerarchico. Il socio lavoratore impugna il licenziamento ma non anche la delibera di esclusione. Il Tribunale di Torino respinge l’eccezione di decadenza per l’omessa impugnazione della delibera di esclusione, ritiene illegittimo il licenziamento ed accorda al socio lavoratore la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 Legge 604/1966. La Corte di Appello di Torino conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che al cospetto di due contestuali atti estintivi, di esclusione dalla cooperativa e di licenziamento, possa essere impugnato anche solo il licenziamento, senza necessità di impugnare la delibera di esclusione. Accertata l’illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, la Corte di Appello ha inoltre riconosciuto al socio lavoratore la tutela risarcitoria di cui all’art. 8 Legge 604/1966. La Cooperativa propone ricorso davanti alla Suprema Corte ritenendo che, in caso di esclusione dalla cooperativa e di contestuale licenziamento del socio lavoratore, l’omessa impugnazione della delibera di esclusione precluda quella del licenziamento. In considerazione dei contrasti esistenti, la Sezione lavoro della Cassazione rimette la causa alle Sezioni Unite.

La sentenza

Le Sezioni Unite non ritengono convincente l’orientamento secondo il quale nell’ipotesi in cui l’esclusione di un socio lavoratore di cooperativa si fondi esclusivamente sul suo licenziamento, l’eventuale accertamento della illegittimità del licenziamento determinerebbe anche l’illegittimità dell’esclusione, con ciò comportando l’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. in mancanza dei presupposti di applicazione dell’art. 2 Legge 142/2001 (che prevede “l’esclusione dell’articolo 18 ogni qualvolta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”. Quest’impostazione, secondo le Sezioni Unite, non è condivisibile perché determina il capovolgimento della relazione di dipendenza prefigurata dal legislatore, che ha sancito un collegamento unidirezionale tra l’estinzione del rapporto associativo e quello di lavoro. Al contempo, non risulta convincente, sempre secondo le Sezioni Unite, l’opposto orientamento in base al quale, in presenza di condotte contestualmente lesive del rapporto associativo e del rapporto di lavoro, sarebbe unico il procedimento volto all’estinzione di entrambi. Adottata la delibera di esclusione, sarebbe pertanto ultroneo un distinto atto di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. Da tale orientamento discende il corollario per cui l’omessa impugnazione della delibera di esclusione preclude l’esame dell’impugnazione del licenziamento. Tale orientamento non è secondo le Sezioni Unite condivisibile perché non tiene nella dovuta considerazione il fatto che, seppur il collegamento tra rapporto associativo e rapporto di lavoro è unidirezionale, comunque, il legislatore, con l’utilizzo dell’aggettivo “ulteriore” qualificante il rapporto di lavoro rispetto a quello associativo, ne ha sottolineato ed evidenziato l’autonomia e rilevanza. Secondo le Sezioni Unite, alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce un autonomo bene della vita seppure per le medesime ragioni: la delibera di esclusione colpisce lo status socii, il licenziamento colpisce il rapporto di lavoro. L’art. 5, secondo comma, l. n. 142/2001 prevede l’automatica cessazione del rapporto di lavoro alla cessazione del rapporto associativo. Tale disposizione comporta che, in caso di mancata impugnazione della delibera di esclusione, il socio lavoratore non possa conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore. E’ tuttavia solo la tutela restitutoria ad essere preclusa dall’omessa impugnazione della delibera di esclusione. Secondo le Sezioni Unite, infatti, l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa non esclude l’illegittimità del licenziamento. Ne consegue che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione che, eventualmente anche illegittimamente, ha determinato l’estinzione del rapporto di lavoro, non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 2 Legge 142/2001, secondo cui è la sola tutela restitutoria ad essere preclusa laddove, insieme al rapporto di lavoro, venga a cessare anche il rapporto associativo. Rimane però impregiudicata, sempre secondo le Sezioni Unite, l’esperibilità della tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 Legge 606/1966, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini. L’accoglimento della domanda risarcitoria non travolge, dunque, gli effetti della delibera di esclusione. Anzi, secondo le Sezioni Unite, sono proprio gli effetti della delibera di esclusione a dare consistenza agli effetti risarcitori derivanti dal licenziamento illegittimo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, dunque, privilegiato un orientamento intermedio rispetto a quelli finora affermatisi in giurisprudenza, riassumibile nel seguente principio di diritto dalle stesse espresso: “In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.

 

A cura di Fieldfisher