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Cassazione: condizioni di legittimità del licenziamento per scarso rendimento


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Con la sentenza n. 31487 del 05.12.2018, la Cassazione afferma che, per irrogare un licenziamento per scarso rendimento, è necessario che la condotta del lavoratore non solo sia lesiva del dovere di diligenza, ma porti anche il prestatore coinvolto a raggiungere risultati inferiori alla media dei suoi colleghi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, promotore finanziario presso una banca, impugna giudizialmente il licenziamento per scarso rendimento irrogatogli per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi annuali prefissi dalla società datrice.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il licenziamento per c.d. scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c.
Dunque, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire, invece, segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile periodo di tempo.

Per i Giudici di legittimità, ai fini della corretta irrogazione di un licenziamento per scarso rendimento è necessario che il datore, valutata complessivamente l'attività resa dal lavoratore, riesca a provare una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza della enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato dal prestatore nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, posto che i risultati ottenuti dal dipendente erano sì risultati inferiori alla media ma solo per l'ultimo anno e che anche altri promotori non avevano conseguito gli obiettivi assegnati.

A cura di Fieldfisher